La responsabilità del danno in relazione al comportamento del danneggiato

Secondo la sentenza Cassazione n. 35415 del 1° dicembre scorso, si esclude la responsabilità del Comune se il pedone inciampa e cade su un tombino qualora la causa principale riconosciuta sia il comportamento disattento del cittadino

L’attenzione a porre i propri passi su una caditoia ben visibile costituisce regola di comportamento minimamente esigibile, la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile e, come tale, non integra il caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile. A stabilirlo è stata di recente la Corte di Cassazione civile, sez. VI-3 con ordinanza del 1° dicembre 2022 n. 35415.
L’articolo 2051 C.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 C.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.

LA QUALITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELLA CAUSA
La condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’articolo 1227, comma 1, C.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

IL NESSO TRA NEGLIGENZA DELLA VITTIMA E IMPREVEDIBILITÀ
La più recente evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ulteriormente chiarendo la portata e il significato di tale ultimo principio, ha più volte rimarcato che: in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come “caso fortuito” e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035). La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1227, comma 1, C.c., non è di per sé sufficiente a escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse o meno imprevedibile e non prevenibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito. Tutto ciò premesso, va rilevato che quest’ultima valutazione deve ritenersi operata nel primo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta dell’utente della strada) là dove il giudice di merito rilevi che la fessura indicata come causa della caduta “non costituisce (…) pericolo aggiuntivo rispetto a quello creato dalle stesse caditoie (…) caratterizzate dalla presenza di feritoie” ben visibili. È chiaramente implicita in tale rilievo la considerazione che l’attenzione a porre i propri passi su una caditoia ben visibile costituisce regola di comportamento minimamente esigibile la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile.