Riferimenti normativi: d.lgs. 285/92 art. 148 e 149 Art. 2054 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Ordinanza Corte Cassazione Sez. III Civile, del 22 marzo 2022, sentenza n. 9242
La sentenza in intestazione, offre lo spunto di analizzare, dapprima l’art. 149 D.lgs. 285/92 “Distanza di sicurezza tra veicoli”, il quale al comma 1 prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, inoltre, il fondamento di cui all’art. 2054 Codice Civile “Circolazione di veicoli”, afferma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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