L’incapacità, ex art. 246 Cpc, a deporre nel giudizio di risarcimento del danno proposto da altro danneggiato permane anche in ipotesi di rinuncia o prescrizione del proprio diritto al risarcimento
Avv. Paolo Accoti – Ai sensi dell’art. 246 Cpc, non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. A tale incapacità soggiace anche l’ulteriore vittima di un sinistro stradale, il quale, conseguentemente, non potrà essere escusso quale testimone in tutti quei giudizi nei quali viene avanzata da un altro danneggiato, vittima del medesimo sinistro, domanda di risarcimento del danno.
Tale incapacità persiste anche nell’ipotesi in cui tale testimone abbia espressamente rinunciato al risarcimento del danno ovvero quando tale diritto risulti prescritto.
Nel caso di specie, quindi, detta incapacità non ha natura soggettiva, in quanto non si tramuta in una valutazione sull’attendibilità, o meno, del chiamato a deporre, bensì in una situazione oggettiva di incapacità afferente il thema decidendum, vale a dire l’oggetto del giudizio.