Circolazione stradale: tamponamento tra veicoli, post sorpasso

Riferimenti normativi: d.lgs. 285/92 art. 148 e 149 Art. 2054 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Ordinanza Corte Cassazione Sez. III Civile, del 22 marzo 2022, sentenza n. 9242

La sentenza in intestazione, offre lo spunto di analizzare, dapprima l’art. 149 D.lgs. 285/92 “Distanza di sicurezza tra veicoli”, il quale al comma 1 prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, inoltre, il fondamento di cui all’art. 2054 Codice Civile “Circolazione di veicoli”, afferma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Comma 2 Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. I due passaggi legislativi sono propedeutici a quanto avvenuto nel sinistro stradale, oggetto del ricorso, nel quale si verificava un tamponamento, avvenuto tra un’autovettura e un autocarro. I Giudici della Corte di Cassazione, hanno ritenuto il ricorso è inammissibile.

Le motivazioni si possono apprendere nel seguente passaggio della sentenza: “ la cui ricostruzione la corte d’appello dichiara ormai definitiva quanto alla dinamica e la sussume sotto la previsione dell’art. 149 codice della strada, traendo dal fatto che, in fase di sorpasso, l’autovettura Bmw del ricorrente abbia speronato da tergo l’autocarro militare, la fattispecie fosse inquadrabile nel tamponamento, con conseguente applicazione a carico del conducente del veicolo che seguiva, della presunzione di non aver saputo mantenere la distanza di sicurezza, non superata dalla prova liberatoria a carico del ricorrente.” La corte d’appello richiama il corretto precedente di riferimento. Cass. n. 31009 del 2018 (Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso – che costituisce manovra pericolosa e complessa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione.

Nell’esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall’art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest’ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.